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Statuto dell'Asilo Infantile Lina e Rosa

Approvato dalla Giunta Regionale Lombarda con deliberazione n. V/47352 del 12 gennaio 1994 e depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Como in data 1 marzo 1994 e trascritto al n. 2629 d’ordine e n. 491 del Registro delle Persone Giuridiche.

TITOLO 1 - ORIGINE, DENOMINAZIONE E SCOPO DELL’ASILO INFANTILE

Art. 1 - Origini e denominazione

L'Asilo Infantile "Lina e Rosa" trae la sua origine dall'Asilo Infantile del capoluogo di Mozzate, sorto nell'anno 1902 per lodevole iniziativa di una apposita commissione promotrice, composta dai signori rag. Carlo Castelli, prete Don Ambrogio Guidali e Virginia Sironi ved. Tagliabue.
Eretto in Ente Morale con Decreto Reale del 21 febbraio 1901, l'Asilo fu retto dallo Statuto originario deliberato in data 24 gennaio 1901 ed approvato unitamente al Decreto Reale di erezione in Ente Morale.
Nel 1936 fu adottato un nuovo Statuto, che fu approvato con Regio Decreto del 10 giugno 1938, con il quale l'Ente assunse la nuova denominazione di "Asilo Infantile Regina Elena", in relazione ad indirizzi generali correnti in quell'epoca.
La localizzazione dell'attuale sede dell'Ente è stata resa possibile dalla donazione posta in essere dalla Ditta Guffanti nel 1955 ed accettata dall'Amministrazione con delibera nº 38 del 1 ottobre 1955, nonché in virtù del Decreto Prefettizio nº 65068 Div. 5ª del 2 febbraio 1956. Con detta donazione l'Ente ha, fra l'altro, assunto l'obbligo di procedere alla nuova denominazione di Asilo Infantile "Lina e Rosa", denominazione immediatamente entrata nella pratica comune, e altresì l'obbligo di assicurare la presenza di un rappresentante della Famiglia Guffanti in seno al Consiglio di Amministrazione.
A seguito del D.P.R. nº 616 del 24 luglio 1977, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº 340 del 6 dicembre 1978, l'Asilo Infantile "Lina e Rosa" ebbe riconoscimento di autonomia giuridica per i suoi fini educativo-religiosi. Fu quindi compreso nell'elenco nº 9 delle I.P.A.B. escluse dal trasferimento al Comune, con riferimento all'art. 25 del predetto D.P.R..
Con Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 settembre 1991 nº 5/12649 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nº 47 del 18 novembre 1991, l'Ente è stato depubblicizzato con riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
A partire dal 30 novembre 1991 questo Asilo Infantile è registrato presso la Cancelleria del Tribunale di Como al nº 15968 del Registro delle Persone Giuridiche Private, di cui all'art. 33 del Codice Civile.
L'Asilo Infantile possiede attualmente un patrimonio di Lit. 1.600.000.000.

Art. 2 - Finalità

L’Asilo Infantile “Lina e Rosa” si propone fini di educazione fisica, intellettuale e morale secondo gli indirizzi della pedagogia cristiana cattolica, fini di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia e tenendo conto, per quanto compatibile, degli orientamenti educativi emanati per la Scuola Materna di Stato.
L’Ente può altresì svolgere, nell’ambito territoriale, attività di carattere formativo della gioventù.

Art. 3 - Ammissione

Sono ammessi a frequentare l’Asilo Infantile i bambini di ambo i sessi, in età prescolare, prioritariamente, del Comune di Mozzate, che abbiano contratto vaccino secondo gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia sanitaria.
Particolare accoglienza è data ai bambini che non abbiano persone che possano convenientemente vigilarli ed educarli, perché impedite dalla loro occupazione o da altre cause.
Il Regolamento interno stabilisce le norme sulla modalità e sui requisiti di ammissione, frequenza, rette, orari e servizi prestati.

Art. 4 - Organizzazione e programmi

L’Ente provvede ai suoi scopi:
• con le entrate patrimoniali;
• con le rette degli utenti per i servizi offerti;
• con il prodotto delle sottoscrizioni dei soci benefattori;
• con i contributi di Enti pubblici o privati;
• con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

TITOLO 2 - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 - Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:
• l'Assemblea Generale dei Soci Benefattori;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• i Revisori dei Conti.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 6 - Soci Benefattori

Diventano Soci coloro che stimando e condividendo le finalità e lo spirito dell'Ente domandano di partecipare alla sua attività con elargizioni annue o perpetue fissate a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.
L'accoglimento della domanda è demandato al Consiglio di Amministrazione e avverrà con votazione segreta.
Perdono la qualità di Soci Benefattori coloro i quali, entro 6 mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti.
Per il recesso e l'esclusione dei Soci Benefattori si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 - Assemblea Generale dei Soci Benefattori

Le Assemblee Generali hanno luogo sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci Benefattori.
Le Assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante invito scritto da recapitare almeno cinque giorni prima della riunione, contenete il luogo, la data e l'ordine del giorno delle materie da trattare.
Alle Assemblee possono intervenire tutti i Soci Benefattori, eccetto quelli in mora con i pagamenti. Ogni Socio Benefattore ha diritto ad un solo voto.
Il Socio Benefattore, impedito a partecipare all'Assemblea può delegare, con atto scritto, un altro Socio a rappresentarlo. Ogni Socio Benefattore non può avere più di una delega.
I Soci Benefattori che non siano in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.
Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei Soci Benefattori o dei loro delegati.
In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
L'Assemblea Generale dei Soci Benefattori delibera sulla ammissione e sulla radiazione dei soci, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, sulla designazione dei Revisori dei Conti, sull'approvazione del Bilancio di fine esercizio, sulle modifiche statutarie e sull'estinzione dell'Ente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, ad esclusione di quelle relative alle modifiche statutarie ed all'estinzione dell'ente, per le quali sono richieste le maggioranze di cui all'art. 21 del Codice Civile.
In via ordinaria l'Assemblea Generale dei Soci Benefattori si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di fine esercizio.
L'Assemblea Generale dà anche parere sulle questioni sottoposte al suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero 7 membri, compreso il Presidente, che è nominato dal Consiglio stesso nel proprio seno.
Fanno parte del Consiglio di Amministrazione i seguenti Membri:
• n° 1 Membro designato dalla Parrocchia di Mozzate;
• n° 1 Membro in rappresentanza dei genitori degli alunni frequentanti l’Asilo;
• n° 1 Membro designato dal Consiglio Comunale;
• n° 2 Membri designati dall’Assemblea Generale dei Soci Benefattori.
Appartengono di diritto al Consiglio di Amministrazione stesso:
• n° 1 Membro della Famiglia Guffanti, designato dal capostipite della diretta discendenza del Comm. Antonio Guffanti;
• il Parroco pro-tempore o un suo delegato.
Tutti i componenti di nomina elettiva durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Fa eccezione il rappresentante dei genitori che dura in carica fintanto che il proprio bambino frequenti l’Asilo Infantile.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che, secondo la legislazione vigente, si trovano nelle condizioni di ineleggibilità , di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all’art. 2382 del Codice Civile.
Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio: la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.
Nella sua prima adunanza, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo direttivo dell’Ente.
Esso in particolare:
a) delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della scuola;
b) assume, sospende, licenzia il personale;
c) predispone il Bilancio di fine esercizio;
d) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
e) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
f) delibera sull’acquisto di titoli ed immobili, sull’accettazione di donazioni, eredità e legati, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e, acquisito il parere dell’Assemblea Generale dei Soci Benefattori, sulle dismissioni patrimoniali dell’Ente;
g) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dal Consiglio di Scuola, riguardanti i bambini;
h) delibera l’importo delle rette di frequenza.
Adempie inoltre a tutte le funzioni ed esso attribuite dalle leggi e regolamenti vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, due volte all’anno per la determinazione delle rette e per la redazione del Bilancio di fine esercizio da sottoporre successivamente all’Assemblea Generale dei Soci Benefattori per l’approvazione ed, in via straordinaria, ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia si richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno dei lavori, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
L’adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Salvo che l’Ente disponga di un Segretario, il verbale delle adunanze viene redatto, di norma, a cura del consigliere incaricato dal Consiglio a fungere da segretario e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale deve essere presentato nella seduta successiva al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato.
Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle Amministrazioni ed organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perchè si possa procedere al rinnovo del Consiglio. Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all’insediamento di quello nuovo.

Art. 9 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Consigliere più anziano d’età elegge, nel proprio seno ed a maggioranza assoluta di voti, il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano d’età.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle delibere da esso assunte, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione da convocarsi entro breve termine.
Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere inscritte tra gli argomenti all’ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste.
Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l’accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso all’Amministrazione o Ente cui compete la designazione.
In ugual modo si procede in caso di morte o di impedimento permanente all’esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un consigliere; il consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del quadriennio di attività del Consiglio.

Art. 10 - Revisori dei Conti

La gestione dell’Asilo Infantile è controllata da un Collegio composto da numero 3 Revisori dei Conti nominati dall’Assemblea Generale dei Soci Benefattori.
I Revisori dei Conti verificano la correttezza della gestione contabile dell’Ente e rilasciano, a tutela dei terzi, una certificazione che viene allegata al Bilancio di fine esercizio.
I Revisori dei Conti restano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti. Le dimissioni di un Revisore dei Conti devono essere comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione che convoca immediatamente l’Assemblea Generale dei Soci Benefattori per la nomina del sostituto. Il Revisore dei Conti nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del quadriennio di attività del Consiglio.

TITOLO 3 - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Art. 11 - Organi Collegiali della Scuola

In questo Asilo Infantile sono istituiti, per quanto compatibili con il presente Statuto, gli Organi Collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. n° 416 del 31 maggio 1974 - art. 3 e art. 32 - i quali saranno regolamentati mediante adozione di apposito Regolamento interno.

TITOLO 4 - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Segretario

Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, li autentica con la propria firma e li raccoglie nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, custodisce gli atti ed i documenti dell’Amministrazione, tiene la contabilità dell’Ente, predispone lo schema del Bilancio di fine esercizio.

Art. 13 - Norme di Amministrazione

Le modalità di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale stipendiato o salariato, saranno fissate da apposito Regolamento nonchè dai contratti collettivi di lavoro del settore.

Art. 14 - Utile di Esercizio

Nel caso in cui si dovesse determinare un avanzo netto di gestione, lo stesso sarà totalmente accantonato in un fondo indisponibile da utilizzare solo ed esclusivamente a copertura di eventuali perdite future o per le finalità previste dal precedente art. 2.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Art. 15 - Disposizione speciale

E’ in facoltà di ogni Membro del Consiglio di Amministrazione visitare l’Asilo Infantile per accertarsi che esso proceda regolarmente.

Art. 16 - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia previste in particolare per le Associazioni, Fondazioni od Enti alle quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.